Statuto sociale
Indice
Titolo I - Denominazione - Sede - Durata
- Articolo 1 - Denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata
Titolo II - Scopo - Oggetto
- Articolo 4 - Scopo
- Articolo 5 - Oggetto
Titolo III - Soci e azionisti
Sezione I
- Articolo 6 - Categorie di soci
Sezione II - Soci Cooperatori
Capo I - Disposizioni generali
- Articolo 7 - Rapporto sociale
Capo II - Requisiti e ammissione
- Articolo 8 - Requisiti per l'ammissione
- Articolo 9 - Domanda di ammissione
- Articolo 10 - Ammissione
- Articolo 11 - Efficacia dell'ammissione
Capo III - Obblighi - Cause d'incompatibilità
- Articolo 12 - Obblighi
- Articolo 13 - Cause d'incompatibilità
Capo IV - Scioglimento del rapporto sociale
- Articolo 14 - Cause dello scioglimento
- Articolo 15 - Recesso
- Articolo 16 - Decadenza
- Articolo 17 - Esclusione
- Articolo 18
- Articolo 19 - Controversie
- Articolo 20 - Aspettativa
- Articolo 21 - Trasferimento
- Articolo 22 - Azioni Soci Cooperatori
- Articolo 23 - Liquidazione e modalità di rimborso delle azioni
Sezione III - Soci sovventori
- Articolo 24 - Rapporto sociale
- Articolo 25 - Obblighi
- Articolo 26 - Valore minimo del capitale sottoscritto
- Articolo 27 - Domanda di ammissione
- Articolo 28 - Capitale sociale
- Articolo 29 - Trasferibilità delle azioni di sovvenzione
- Articolo 30 - Diritto di prelazione e remunerazione
- Articolo 31 - Nomina degli amministratori
- Articolo 32 - Modalità del rapporto
- Articolo 33 - Recesso
Sezione IV - Soci Pensionati
- Articolo 34 - Rapporto sociale di quiescenza
- Articolo 35 - Conversione
- Articolo 36 - Ammontare minimo di azioni
- Articolo 37 - Prerogative dei Soci Pensionati - Rappresentante comune
- Articolo 38 - Recesso
Sezione V - Azionisti di partecipazione cooperativa
- Articolo 39 - Rapporto sociale
- Articolo 40 - Diritto di opzione, remunerazione e prelazione
- Articolo 41 - Obblighi
- Articolo 42 - Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
- Articolo 43 - Rappresentante comune
- Articolo 44 - Recesso
Sezione VI - Altri soci finanziatori
- Articolo 45 - Soci finanziatori
- Articolo 46 - Strumenti finanziari non partecipativi
Titolo IV - Disposizioni patrimoniali
- Articolo 47 - Acquisto azioni proprie
- Articolo 48 - Patrimonio sociale
Titolo V - Esercizio sociale
- Articolo 49 - Bilancio
- Articolo 50 - Destinazione utili
Titolo VI - Trattamento economico dei Soci Cooperatori
Titolo VII - Organizzazione e amministrazione della società
Sezione I
- Articolo 54 - Organi sociali
Sezione II
- Articolo 55 - Assemblea dei soci
- Articolo 56 - Assemblea ordinaria
- Articolo 57 - Assemblea straordinaria
- Articolo 58 - Diritto al voto
- Articolo 59 - Maggioranze
- Articolo 60 - Rappresentanza nell'Assemblea
- Articolo 61 - Conduzione
- Articolo 62 - Votazioni
Sezione III - Consiglio d'amministrazione
- Articolo 63 - Composizione e durata
- Articolo 64 - Esclusione del compenso
- Articolo 65 - Poteri del consiglio
- Articolo 66 - Convocazione del Consiglio
- Articolo 67 - Deliberazioni del Consiglio
- Articolo 68 - Comitato esecutivo e consigliere delegato
- Articolo 69 - Sostituzioni
Sezione IV - Presidente e Vicepresidente
- Articolo 70 - Nomina del Presidente e del Vicepresidente
- Articolo 71 - Poteri del Presidente
Sezione V - Controllo legale dei conti e controllo contabile
- Articolo 72 - Collegio sindacale - Nomina, composizione, durata
- Articolo 73 - Competenza del collegio sindacale e riunioni
- Articolo 74 - Controllo contabile
Sezione VI
- Articolo 75 - Organi consultivi
Titolo VII
- Articolo 76 - Foro esclusivo competente
Titolo VIII - Requisiti mutualistici
- Articolo 77 - Divieti
- Articolo 78 - Devoluzione del patrimonio
Titolo IX - Disposizioni generali
- Articolo 79 - Inderogabilità
- Articolo 80 - Articolazione funzionale
- Articolo 81 - Rinvio alle norme di legge
Titolo I
Denominazione - Sede - Durata
Articolo 1 - Denominazione
E' costituita una società cooperativa di produzione e lavoro per azioni denominata "ITER - Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio" che potrà adottare anche la denominazione di "ITER - Cooperativa Ravennate Interventi sul Territorio" o la forma abbreviata "ITER", in ogni caso con la aggiunta della dicitura "Società Cooperativa" o "Soc. Coop.".
Articolo 2 - Sede
La società ha la sede legale in Lugo (RA), in Via Provinciale Cotignola n. 17.
Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite, o soppresse, sul territorio nazionale ed estero: sedi secondarie, agenzie, succursali, filiali.
Articolo 3 - Durata
La società avrà durata fino al 31 dicembre 2100; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
Titolo II
Scopo - Oggetto
Articolo 4 - Scopo
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
I soci, ciascuno in relazione al proprio apporto di capitale e lavoro o solo capitale, concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
A tal fine la società si propone:
- di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
- di assicurare ai propri soci un'adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
- di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei soci, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio;
- di collaborare allo sviluppo ed alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico, contribuendo alle iniziative tendenti ad elevare il tenore di vita dei lavoratori;
- di provvedere all'istruzione professionale ed all'assistenza culturale, ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci, istituendo, se necessario, apposite sezioni rette da specifici regolamenti;
- la società aderisce, accettandone gli statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli organismi periferici, regionali e provinciali nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 5 - Oggetto
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: l'esercizio di impresa generale di costruzioni edili ed affini, di lavori di terra, idraulici, di bonifica, di acquedotti, di metanizzazione, di strade ed autostrade, di fognatura e depurazione, di opere in cemento armato, di ponti e gallerie, di lavori ferroviari e marittimi, di lavori di ingegneria in genere ed ogni altro lavoro indicato nelle tabelle di classificazione previste dalla legge 10 febbraio 1962 n. 57 sull'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori e successive sue modificazioni; la produzione e la vendita di materiale laterizio e di manufatti prefabbricati; l'esercizio di attività industriali e di cave; la gestione di impianti industriali e di fornitura di servizi di qualsiasi genere, ivi inclusa l'assunzione di concessioni pubbliche e/o private per la gestione ed esercizio in qualsiasi forma di servizi pubblici come, a solo titolo esemplificativo, gas, luce, acquedotti, impianti di depurazione, nonché tutte le attività collaterali e/o connesse con i servizi predetti; ogni attività commerciale e finanziaria di natura mobiliare e immobiliare necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi, in proprio o mediante acquisto di interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma o modo ad organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri, enti, società, ditte, consorzi, associazioni, ecc.
A tale scopo e per perseguire i propri fini mutualistici, la società provvede a:
- intraprendere attività atte a procurare lavoro per i propri soci;
- assumere la concessione in appalto od in altra forma giuridica di lavori, servizi e forniture da stati, da enti pubblici, da enti privati e da privati, nazionali ed esteri;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle proprie attività in territorio nazionale ed estero;
- acquistare e prendere in affitto immobili, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, a procedere alla vendita, alla permuta ed al trasferimento degli stessi, sotto ogni forma;
- compiere qualsiasi atto di disponibilità patrimoniale, ordinaria e straordinaria non vietato dalla legislatura vigente e necessario od utile al conseguimento degli scopi e dell'oggetto sociale;
- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta dei prestiti esclusivamente fra i soci, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, D.Lgs. 385/1993 e relative disposizioni di attuazione e successive modifiche e/o integrazioni, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, se non nei limiti e forme consentite alle Cooperative dalla Legge;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale come previsto ed ai fini di cui all'art. 4, L. 31.1.1992 N. 59;
- adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale come previsto ed ai fini di cui all'art. 5, L. 31.1.1992 n. 59;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci;
- al fine sempre del conseguimento dell'oggetto sociale, stimolare lo spirito di risparmio fra i dipendenti in conformità delle disposizioni del Decreto del Ministro del Tesoro del 29.3.1993, in rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio fra i dipendenti.
Tale raccolta non si configura raccolta del risparmio fra il pubblico come statuito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 385/1993 e relativi provvedimenti di attuazione, istruzioni della Banca di Italia e Circolari del CICR. - La Cooperativa potrà emettere altresì altri strumenti finanziari previsti dalla normativa vigente e anche titoli obbligazionari o altri titoli di debito ai sensi delle vigenti normative e di ogni altra disposizione in materia.
La società potrà svolgere, comunque in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché fra l'altro e per sola indicazione esemplificativa e non tassativa:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma e modo in società o imprese, associazioni, consorzi, ecc., pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili aventi ad oggetto il rilascio di garanzie, al fine di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo agevolando gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative o terzi, comunque per operazioni di interesse della società.
La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente con i soci, ma potrà avvalersi anche di terzi non soci.
La Cooperativa può aderire ad un Gruppo Cooperativo Paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.
Titolo III
Soci e azionisti
Sezione I
Articolo 6 - Categorie di soci
I soci si distinguono in:
- Soci Cooperatori;
- Soci Sovventori;
- Soci Pensionati;
- Azionisti di Partecipazione Cooperativa;
- altri soci, detentori di ulteriori categorie di azioni istituite in base al disposto dell'art. 2348 c.c.e 2526 c.c.
Sezione II
Soci Cooperatori
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 7 - Rapporto sociale
Sono denominati Soci Cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che conferiscono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.
I Soci Cooperatori stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata.
I rapporti di lavoro instaurati fra la Cooperativa ed i Soci Cooperatori saranno disciplinati da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art.6 della Legge 03.04.2001 n.142 e successive modificazioni.
Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Il socio, nell'ambito della cooperativa, dispone collettivamente dei mezzi di produzione e degli strumenti di direzione, partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo aziendale nonché ai risultati economici della gestione.
In considerazione di ciò, la posizione giuridica del socio si configura come quella di socio lavoratore e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario" di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.
Conseguentemente la rappresentanza e la tutela dei Soci Cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.
Capo II - Requisiti e ammissione
Articolo 8 - Requisiti per l'ammissione
Possono essere ammessi quali Soci Cooperatori:
- i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino o abbiano titolo per esercitare arti o mestieri, attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo e che risultino aver prestato attività lavorativa in cooperativa da almeno 6 mesi;
- i lavoratori già soci di altre cooperative, che potranno essere immediatamente iscritti nel libro Soci Cooperatori e loro riconosciuta l'intera anzianità sociale maturata, con il trasferimento in Cooperativa della quota di capitale sociale sottoscritta e versata nella cooperativa di provenienza, comunque con adeguamento della stessa al minimo previsto per l'ammissione;
- elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa;
- che siano di buona condotta morale.
La Cooperativa promuove l'ammissione di nuovi Soci Cooperatori in un contesto di prospettiva di sicurezza occupazionale nonché di salvaguardia dei diritti mutualistici dei soci esistenti.
In nessun caso possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitino in proprio imprese che svolgono attività identiche, affini e comunque concorrenziali e contrastanti con quella esercitata dalla cooperativa, o vi abbiano interessenza diretta.
L'assemblea ordinaria può comunque, nel rispetto dei limiti di legge e su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberare ammissioni a socio cooperatore anche in deroga a quanto sopra stabilito.
Articolo 9 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- l'indicazione della propria effettiva attività di lavoro e nel caso b) del precedente art. 8 la cooperativa di provenienza;
- dichiarazione circa la propria buona condotta morale;
- l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- l'indicazione dell'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore al minimo stabilito con apposito regolamento approvato dall'assemblea e comunque entro i limiti minimo e massimo fissati dalla legge;
- l'impegno di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.
Articolo 10 - Ammissione
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.
In tal caso l'aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Articolo 11 - Efficacia dell'ammissione
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro Soci Cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata versata la frazione minima del capitale sottoscritto prevista dal regolamento; trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato il suddetto versamento, la delibera diventerà inefficace.
A seguito della deliberazione di ammissione a Socio Cooperatore, con la quale si stabilisce anche il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art.7.
Capo III
Obblighi - Cause d'incompatibilità
Articolo 12 - Obblighi
I Soci Cooperatori sono obbligati:
- al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei tempi previsti dal successivo art. 22;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa, nonché a svolgere il proprio lavoro nelle imprese cui la cooperativa partecipi a qualsiasi titolo;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e conformemente alle condizioni previste da regolamento interno e/o da contratto;
- a partecipare alle assemblee regolarmente convocate;
- a partecipare all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di istruzione, assistenza culturale, ricreativa e mutualistica.
Articolo 13 - Cause d'incompatibilità
E' fatto divieto ai Soci Cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché, senza l'espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi od autonomo.
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro instaurato con il socio, potrà, in deroga ai divieti di cui sopra, autorizzare il medesimo all'adesione ad altre cooperative ovvero allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi.
Capo IV
Scioglimento del rapporto sociale
Articolo 14 - Cause dello scioglimento
Il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio Cooperatore per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Agli effetti del diritto di cui al successivo art. 23, lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il Socio Cooperatore receduto, ovvero dichiarato decaduto o escluso, diventa operante nei termini stabiliti dal codice civile.
Articolo 15 - Recesso
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio cooperatore può recedere allorquando:
- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata indirizzata al Presidente della Cooperativa.
Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio come disciplinato all'art. 19.
Articolo 16 - Decadenza
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera che avrà effetto dall'annotazione nel libro dei Soci Cooperatori, nei confronti dei Soci Cooperatori:
- interdetti o inabilitati;
- che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dai precedenti artt. 8 e 13;
- di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità ed anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori della Cooperativa; in quest'ultima ipotesi è facoltà del Consiglio di Amministrazione accogliere la richiesta di conversione ex art. 35.
In tal caso il rapporto sociale non verrà sciolto e proseguirà modificato così come indicato agli artt. 35 e ss., con effetto dal giorno in cui si sono verificate le condizioni per avere diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità o invalidità. - che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano comunque risolto, per qualsiasi causa, tale rapporto con la Cooperativa.
Quando ricorrono particolari esigenze interne della Cooperativa il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i Soci Cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.
Articolo 17 - Esclusione
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione con delibera che avrà effetto dall'annotazione nel libro dei soci, contro i Soci Cooperatori che:
- non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti sociali od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- senza giustificato motivo, non adempiano puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la società o che, pur dopo formale sollecitazione e diffida ad adempiere entro trenta giorni, si rendano morosi nel versamento dei ratei delle quote o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo;
- senza giustificato motivo rifiutino, benché formalmente richiesti, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale nonché di svolgere il proprio lavoro nelle imprese cui la Cooperativa partecipi a qualsiasi titolo o si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima siano incorsi in gravi violazioni degli obblighi previsti dal regolamento interno e/o dal rapporto di lavoro;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero che sia collocato in mobilità o ammesso al trattamento speciale di disoccupazione;
- svolgano attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- in qualunque modo arrechino danni materiali o morali alla Cooperativa;
- senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, prestino la loro opera alle dipendenze di altre imprese;
- abbiano una condotta morale e civile tale da renderli indegni di appartenere alla Cooperativa;
- vengano condannati con sentenza penale passata in giudicato per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.
Prima di deliberare l'esclusione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, tranne che nei casi previsti dalle lettere b) e i), contestare le inadempienze commesse al Socio Cooperatore, assegnandogli un termine non inferiore a cinque né superiore a quindici giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.
Agli effetti di cui all'art. 23 l'esclusione diventa operante nei termini indicati nel precedente capoverso.
Articolo 18
Salva contraria deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, allo scioglimento del rapporto associativo per recesso, decadenza o esclusione del Socio Cooperatore consegue, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti da regolamento, lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio.
Articolo 19 - Controversie
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai Soci Cooperatori interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
La risoluzione delle controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie è regolata dall'art. 76 del presente statuto; pertanto i soci che intendano reclamare contro i suddetti provvedimenti dovranno proporre, a pena di decadenza, opposizione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 20 - Aspettativa
In via eccezionale il Consiglio di Amministrazione a seguito di domanda scritta del socio cooperatore, può concedere allo stesso un periodo di aspettativa purché la sua assenza non arrechi danni agli interessati della società e solo se ricorra una delle seguenti ipotesi:
- cambiamento di attività per dedicarsi ad altra non concorrente con quella della cooperativa;
- completamento di corsi di studio attinenti l'attività della cooperativa;
- assunzione del socio cooperatore (su indicazione della cooperativa) da parte di società, consorzi od enti nei quali la cooperativa stessa sia cointeressata in Italia e all'estero.
L'aspettativa non potrà essere concessa per più di tre mesi nel primo caso e per un periodo non superiore alla durata strettamente necessaria per gli studi o dei nuovi rapporti di lavoro nel secondo e nel terzo caso.
Il socio cooperatore che, trascorso il periodo di aspettativa, non rientri in cooperativa e non abbia richiesto di recedere dalla stessa sarà senz'altro ritenuto decaduto.
Sarà invece escluso il socio cooperatore che durante l'aspettativa riprenda ad esercitare il mestiere abituale senza rientrare in cooperativa o comunque svolga attività diverse da quella per la quale l'aspettativa è stata concessa ovvero svolga attività concorrenziali o contrarie agli interessi della cooperativa stessa.
Articolo 21 - Trasferimento
Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga necessario trasferire temporaneamente un socio alle dipendenze di società, enti od organismi appartenenti al movimento cooperativo, manterrà al socio cooperatore stesso i benefici spettanti a tutti i soci occupati stabilmente presso la cooperativa.
Articolo 22 - Azioni Soci Cooperatori
La quantità di azioni sottoscritte da ciascun Socio Cooperatore non dovrà essere inferiore a quanto stabilito dall'apposito regolamento sociale e non potrà essere superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.
Il valore dell'ammontare complessivo delle azioni sottoscritte potrà essere versato immediatamente dopo ricevuta la comunicazione della delibera di ammissione, ovvero nei termini e modalità stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
Nell'ambito dei limiti sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà in sede di redazione del bilancio preventivo di proporre all'assemblea di anno in anno l'ammontare complessivo delle azioni che dovrà essere sottoscritto da ogni nuovo socio; lo stesso consiglio potrà altresì proporre all'assemblea gli importi di capitale che dovranno essere sottoscritti dai soci negli anni successivi al primo, nonché le relative modalità di versamento.
Le azioni dei Soci Cooperatori hanno un valore nominale unitario di euro 50,00=; esse sono nominative, non possono essere sottoposte a pegni o vincoli e neppure cedute a soci od a terzi con effetti verso la società, salvo autorizzazione degli amministratori.
Articolo 23 - Liquidazione e modalità di rimborso delle azioni
Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio.
La liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e delle somme dovute ad ogni altro titolo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, deve esser fatta entro 180 giorni dall'approvazione del predetto bilancio.
Per le azioni assegnate al Socio Cooperatore ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c. la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere effettuati in più rate entro il termine di cinque anni.
I Soci Cooperatori receduti, decaduti ed eventualmente esclusi, nonché gli eredi del Socio Cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni.
Gli eredi del Socio Cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
Le azioni per le quali non è stato richiesto il rimborso saranno devolute, ai sensi di legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.
Sezione III
Soci Sovventori
Articolo 24 - Rapporto sociale
Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati Soci Sovventori, che investano capitali nell'impresa al fine di contribuire alla costituzione dei fondi di cui all'art. 5 lett. g. e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere Soci Sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.
Articolo 25 - Obblighi
I Soci Sovventori sono obbligati:
- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Articolo 26 - Valore minimo del capitale sottoscritto
L'importo di capitale sociale che deve essere sottoscritto da ciascun Socio Sovventore è pari al doppio di quello previsto per i Soci Cooperatori.
Articolo 27 - Domanda di ammissione
Chi intende divenire Socio Sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta, contenente:
- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, qualora trattasi di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- l'indicazione della quota che intende sottoscrivere;
- l'impegno di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni ed ai regolamenti adottati dagli organi sociali.
Il Consiglio di Amministrazione delibera entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Articolo 28 - Capitale sociale
I conferimenti effettuati dai Soci Sovventori sono rappresentati da azioni di sovvenzione, nominative, trasferibili, del valore nominale di euro 50,00= ciascuna, e vanno a formare il capitale sociale dei Soci Sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 lett. g.
Articolo 29 - Trasferibilità delle azioni di sovvenzione
La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci Sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 30 - Diritto di prelazione e remunerazione
Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci Sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei "Soci Cooperatori", nella misura massima consentita dalla legge.
In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei Soci Sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei "Soci Cooperatori".
Articolo 31 - Nomina degli amministratori
I Soci Sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei Soci Sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.
La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da Soci Cooperatori.
Articolo 32 - Modalità del rapporto
Il rapporto con i Soci Sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei Soci Sovventori sarà ridotto dopo quello dei Soci Cooperatori.
Articolo 33 - Recesso
Il socio sovventore può recedere allorquando si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c.
Inoltre ai Soci Sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso l'eventuale termine temporale minimo definito dall'assemblea in sede di specifiche emissioni delle azioni.
Le azioni dei soci receduti sono annullate.
L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2526 e 2529 c.c.
Sezione IV
Soci Pensionati
Articolo 34 - Rapporto sociale di quiescenza
La categoria dei Soci Pensionati è categoria particolare di azionisti ex art. 2348 c.c. come espressamente previsto dalla L.59/1992.
Il rapporto sociale di quiescenza, disciplinato dalla presente sezione si costituisce unicamente per effetto della conversione di cui al successivo art.35.
Agli eredi del Socio Pensionato spetta la liquidazione della quota, ai sensi di quanto disposto dal precedente art. 23.
Il numero dei Soci Pensionati è illimitato.
Articolo 35 - Conversione
Sempre che il socio cooperatore non intenda essere considerato decaduto ai sensi del precedente art. 16 e su richiesta di quest'ultimo, da presentarsi in costanza del rapporto sociale, si ha conversione senza interruzione del rapporto sociale di cooperazione in rapporto sociale di quiescenza, allorquando:
- il socio fruisca, secondo la vigente legislazione, della pensione di vecchiaia;
- il socio fruisca, in base alle norme che la disciplinano, della pensione di anzianità;
- il socio, a causa di grave infermità od in seguito ad infortunio, sia in condizioni di inabilità permanente al compimento dei lavori sociali.
Entro trenta giorni dall'intervenuta cessazione dell'attività, il Consiglio di Amministrazione comunica al socio, con lettera raccomandata, il provvedimento di trasferimento dal libro dei Soci Cooperatori al libro dei Soci Pensionati e provvede alla sostituzione dei titoli.
Articolo 36 - Ammontare minimo di azioni
L'ammontare minimo di azioni che i Soci Pensionati devono mantenere è pari ad un decimo di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente art. 22, per i Soci Cooperatori.
Al Socio Pensionato che ne faccia richiesta è consentito, all'atto della conversione di cui al precedente art. 35, liquidare le azioni per la parte eccedente l'ammontare minimo di azioni di cui al precedente comma.
Le azioni sociali dei Soci Pensionati sono rappresentate da azioni di quiescenza del valore nominale di euro 25,00= ciascuna; esse sono nominative e non sono trasferibili.
Articolo 37 - Prerogative dei Soci Pensionati - Rappresentante comune
I Soci Pensionati sono privilegiati rispetto ai Soci Cooperatori nella distribuzione dei dividendi.
I Soci Pensionati si riuniscono nelle forme e nei modi stabiliti da un apposito regolamento, per:
- deliberare sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
- deliberare sugli altri oggetti di interesse comune.
Il Rappresentante Comune dei Soci Pensionati deve provvedere a tutelare i loro interessi comuni nei rapporti con la società ed a quant'altro il regolamento stabilisca rientrare nelle sue attribuzioni.
Egli ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.
Può anche assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Articolo 38 - Recesso
Il possessore di azioni di Socio Pensionato può recedere nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 c.c.
L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2526 e 2527 c.c.
In caso di morte del possessore di azioni di Socio Pensionato gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità con quanto previsto dall'art.23.
Sezione V
Azionisti di partecipazione cooperativa
Articolo 39 - Rapporto sociale
La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può adottare programmi di programmazione pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; in tal caso può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, del valore nominale di euro 51,64= ciascuna.
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Articolo 40 - Diritto di opzione, remunerazione e prelazione
Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i Soci Cooperatori.
Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di almeno due punti percentuali rispetto alla percentuale stabilita per le azioni dei Soci Cooperatori.
All'atto dello scioglimento della società cooperativa le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.
La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Articolo 41 - Obblighi
I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:
- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
Articolo 42 - Assemblea speciale dei possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa
L'Assemblea Speciale dei possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal Rappresentante Comune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.
L'assemblea, in particolare:
- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della categoria;
- delibera sulla costituzione di un eventuale fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
Articolo 43 - Rappresentante Comune
Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnarne le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa nei rapporti con la società.
Articolo 44 - Recesso
Il socio detentore di Azioni di Partecipazione Cooperativa può recedere allorquando si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c.
Le azioni dei soci receduti sono annullate.
L'esercizio del recesso e la liquidazione della quota sono regolati dagli art. 2532 e 2535 c.c.
Sezione VI
Altri soci finanziatori
Articolo 45 - Soci finanziatori
Possono essere ammessi come Soci Finanziatori della cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c.c., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari.
L'emissione delle azioni destinate ai Soci Finanziatori, di cui alla presente sezione, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e definita da apposito regolamento.
Articolo 46 - Strumenti finanziari non partecipativi
La cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e ss c.c.
In tal caso, con apposito regolamento, sono stabiliti l'importo della emissione, le modalità della stessa, scadenza e quanto ritenuto opportuno ed obbligo di legge.
Titolo IV
Disposizioni patrimoniali
Articolo 47 - Acquisto azioni proprie
Gli Amministratori, in conformità a quanto disposto dall'art. 2529 c.c., possono acquistare azioni della società, emesse a favore di Soci Sovventori e/o Azioni di Partecipazione Cooperativa, e, se stabilito in fase di emissione, possessori di strumenti finanziari .
L'acquisto potrà riguardare solamente azioni interamente liberate.
Il diritto di voto relativo alle azioni proprie acquistate è sospeso.
Articolo 48 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale dei Soci Cooperatori che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni;
- dal capitale sociale dei Soci Sovventori di cui al precedente art. 24;
- dal capitale sociale dei Soci Pensionati di cui all'art. 34 rappresentato dalle azioni di quiescenza;
- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- dal capitale sociale costituito dall'ammontare di azioni sottoscritte da altri Soci Finanziatori;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 49 e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- dalla riserva straordinaria;
- dal Fondo Acquisto Azioni Proprie costituito e/o alimentato dagli utili distribuibili ai Soci;
- dalla eventuale riserva divisibile;
- da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.
Le riserve, di cui ai punti f) g) h) j), sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.
La riserva divisibile di cui al precedente punto i) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai Soci Cooperatori.
Titolo V
Esercizio sociale
Articolo 49 - Bilancio
L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ed è redatto dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.
Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
Gli amministratori documentano la condizione di prevalenza nella Nota integrativa.
Gli amministratori ed i sindaci devono nella relazione di cui all'art. 2428 e 2429 c.c. indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano altresì le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
L'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio può deliberare in favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 L. 59/1992.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti, di cui al precedente periodo, effettuato dagli amministratori.
L'attribuzione del ristorno ai Soci Cooperatori viene effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in base al criterio prioritario del rapporto percentuale sul reddito percepito dalla cooperativa nell'anno di riferimento e le modalità determinate dall'assemblea in fase deliberativa, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.
Articolo 50 - Destinazioni utili
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinandoli:
L'assemblea che approva il bilancio delibera altresì sulla distribuzione degli eventuali utili annuali destinandoli:
- una quota non inferiore al 30% al fondo riserva legale;
- una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- un'eventuale quota da distribuire, quale dividendo, ai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, ai Soci Finanziatori, ai Soci Sovventori, ai Soci Pensionati, ai Soci Cooperatori in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia, ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge, con rivalutazione delle azioni dei Soci Cooperatori, dei Soci Sovventori ed eventualmente delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, delle azioni dei Soci Pensionati e dei Soci Finanziatori;
- una quota dell'utile distribuibile ai soci, potrà essere destinata alla costituzione e/o alimentazione del Fondo Acquisto Azioni Proprie ai fini di cui all'art. 47;
- una eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai Soci Finanziatori;
- una eventuale quota destinata ai Soci Cooperatori a titolo di ristorno nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- quanto residua al fondo di riserva straordinaria.
Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.
Titolo VI
Trattamento economico dei Soci Cooperatori
Articolo 51
I Soci Cooperatori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Articolo 52
La prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art.6 L. n.142/2001.
Tale regolamento disciplina, fra l’altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci Cooperatori, in relazione all’organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi.
Articolo 53
L'assemblea può deliberare in favore dei Soci Cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 49.
In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, i Soci Cooperatori possono validamente rinunciare temporaneamente a parte dei loro trattamenti economici, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia nonché previa deliberazione da parte dell'assemblea di un piano di crisi aziendale; il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
Titolo VII
Organizzazione e amministrazione della società
Sezione I
Articolo 54 - Organi sociali
Sono organi sociali della società:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci.
Sono organi consultivi della società:
- organismi sociali definiti da appositi regolamenti assembleari;
- le commissioni consiliari.
Sezione II
Articolo 55 - Assemblea dei soci
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (comunque nel territorio nazionale), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea; le assemblee potranno essere convocate anche fuori della sede sociale.
La convocazione viene anche inviata, almeno 8 giorni prima, a ciascun socio a mezzo raccomandata, o, in via alternativa fra loro, si può anche pubblicare la convocazione o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in un quotidiano nazionale – La Stampa - almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
Articolo 56 - Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria, a mero titolo indicativo:
- approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- nomina i componenti il consiglio sulla base di apposito regolamento;
- determina la misura delle eventuali medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- nomina i componenti il Collegio dei Sindaci, elegge fra questi il Presidente e fissa i compensi;
- approva il Regolamento di cui al precedente art.7 nonché gli altri Regolamenti previsti dallo statuto;
- delibera i trattamenti economici di cui all'art. 3, 2° comma lettere a) e b) L.142/2001;
- delibera sull'eventuale azione di responsabilità contro amministratori e sindaci;
- approva il bilancio preventivo
- esamina l'andamento infrannuale della gestione;
- approva i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc.;
- costituisce i fondi ed adotta le procedure di programmazione pluriennale, finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 lett. g ed h del presente statuto, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- delibera il piano di crisi aziendale, stabilendo forme di apporto anche economico da parte dei Soci Cooperatori per la soluzione della crisi stessa;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale o riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte per ogni esercizio in occasione:
- dell'esame e approvazione del bilancio preventivo;
- dell'esame e approvazione del bilancio consuntivo.
L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da un numero di soci che rappresenti almeno il 10% dei voti complessivamente spettanti ai Soci Cooperatori e sovventori.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
Articolo 57 - Assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, ivi incluso sull’emissione di obbligazioni da parte della Cooperativa, oltre ad ogni altra materia prevista dalla legge, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell’art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis C.C.; l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Articolo 58 - Diritto al voto
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro Soci Cooperatori da almeno 90 giorni e nel libro dei soci Sovventori da almeno dieci giorni e che non siano in mora nel versamento delle quote e o azioni sottoscritte. Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.
Ciascun socio sovventore ha diritto ad un voto per ogni frazione di capitale sociale posseduta corrispondente al valore della quota minima di cui al precedente art. 26, in ogni caso a ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti.
I Soci Sovventori votano separatamente dalle altre categorie di soci.
Allorquando i voti spettanti ai Soci Sovventori superino un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, all'esito della votazione dei Soci Sovventori si applicherà un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei Soci Sovventori risultino incidere in misura pari ad un terzo dei complessivi voti assembleari. Per voti assembleari si intende la somma dei voti spettanti ai Soci Cooperatori e Sovventori espressi in ciascuna votazione.
Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, così come previsto dal regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il Socio Sovventore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.
Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, soltanto da altro socio appartenente alla medesima categoria di Socio Cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia a sua volta diritto al voto.
L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può regolamentare l'espressione del voto tramite mezzi di telecomunicazione e/o per corrispondenza ai sensi dell'art. 2538 ultimo comma c.c.
Articolo 59 - Maggioranze
In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati un numero di soci aventi diritto alla metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai Soci Cooperatori e Sovventori.
In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Sullo scioglimento e la liquidazione della cooperativa, l'assemblea è validamente costituita solo alle condizioni di cui al primo comma e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
Articolo 60 - Rappresentanza nell'Assemblea
Ogni Socio Cooperatore può rappresentare per delega non più di cinque altri Soci Cooperatori, di cui non più di due Soci Cooperatori residenti nel territorio regionale della sede legale.
Ciascun socio sovventore non può essere portatore di più di 10 voti, compresi i suoi.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale della assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Articolo 61 - Conduzione
L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, salvo che l'assemblea non richieda di eleggere alla presidenza un altro socio.
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, tre scrutatori.
Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.
Articolo 62 - Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano o per divisione; le votazioni potranno peraltro essere fatte anche a scrutinio segreto, qualora ciò sia richiesto, da almeno 1/5 dei voti assembleari prima dell'inizio dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
Per le elezioni delle cariche sociali o quando si tratti di persona, si procederà normalmente, salvo diversa richiesta dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.
Sezione III
Consiglio di Amministrazione
Articolo 63 - Composizione e durata
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri variabile da sette a quindici, eletti fra i soci.
Un numero di consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra i Soci Sovventori persone fisiche o tra rappresentanti dei Soci Sovventori persone giuridiche.
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Salvo quanto previsto dall'art. 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi in Consigli di Amministrazione di altre imprese a condizione che siano a tal fine espressamente autorizzati da delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
In caso di diniego a detta autorizzazione si pronuncerà la prima assemblea utile; dopo tale pronunciamento il diniego di autorizzazione comporta l'immediata rinuncia alle altre cariche, diversamente l'immediata decadenza dalla carica di consigliere.
L'assemblea, con apposito regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 64 - Esclusione del compenso
Gli amministratori non hanno diritto a compenso; tuttavia spetta all'assemblea determinare eventuali medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.
Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, di determinare il compenso dovuto ai consiglieri chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo ed esclusivo in favore della società.
Articolo 65 - Poteri del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad esso compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, con la sola esclusione degli atti riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, ha facoltà di emettere in una o più volte azioni e/o obbligazioni fino ad un ammontare complessivo massimo pari a euro 15.000.000,00= e per il periodo massimo di cinque anni.
Spetta inoltre, a titolo esemplificativo:
- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- nominare il Direttore Generale determinandone i poteri;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare tra l'altro, specificatamente, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società
- redigere le verifiche infrannuali dell'andamento gestionale e curarne la divulgazione presso la base sociale;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto, ed approvare quelli di sua competenza;
- deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento di impiegati, quadri e dirigenti della società, fissarne le qualifiche, le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione e l'applicazione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- promuovere la costituzione, costituire società di qualsiasi tipo e consorzi, aderire a quelli promossi o costituiti, esercitando tutti i poteri e le facoltà conseguenti, ivi comprese quelle di indicare gli amministratori e di nominare i delegati;
- nominare i delegati ai congressi delle organizzazioni sindacali cui la cooperativa aderisce;
- predisporre i programmi pluriennali della cooperativa relativi alle scelte aziendali, agli investimenti, ecc.;
- proporre all'assemblea, conformemente alle leggi vigenti, emissioni di obbligazioni e l'emissione di azioni destinate ai lavoratori ex art. 2349 c.c.;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, sono tassativamente riservati all'assemblea e più precisamente, il consiglio può:
- acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche registrati, ed immobili; conferirli in società costituite e costituende;
- assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in imprese, consorzi, società, enti pubblici e privati, nazionali ed esteri e deliberare in ordine a tutte le attività previste dall'art. 5 del presente statuto;
- assumere obbligazioni di ogni genere, anche cambiarie;
- deliberare in ordine alla stipulazione di mutui attivi e passivi anche nei confronti di istituto di Credito Fondiario e di enti italiani ed esteri;
- consentire iscrizioni, cancellazioni ipotecarie, anche senza realizzo dei corrispettivi crediti, riduzioni restrizioni, surroghe, postergazioni di ipoteche e qualsiasi annotamento ipotecario in genere; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere da obblighi e responsabilità;
- deliberare in ordine alla concessione di avalli, fidejussioni e garanzie di ogni genere a terzi per operazioni di interesse della cooperativa, ad istituti di credito ed a banche per fidi di qualsiasi natura, operanti anche allo scoperto, nonché per facilitare l'ottenimento del credito ad enti o società cui la cooperativa aderisce, od a favore di altre cooperative;
- stipulare contratti di qualsiasi genere anche nei confronti di pubbliche amministrazioni italiane ed estere;
- transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, l'ufficio italiano dei cambi, le dogane, la Banca d'Italia, le intendenze di finanza e presso ogni altro ufficio pubblico o privato in Italia e all'estero;
- deliberare in ordine alla nomina dei procuratori generali e speciali, anche fra persone non membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, ferme le facoltà attribuite al Presidente;
- deliberare in ordine alla nomina o alla sostituzione dei dirigenti della cooperativa, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- deliberare in merito all'organico ed agli incarichi direttivi della cooperativa, approvando le procedure necessarie all'espletamento di tali incarichi.
Articolo 66 - Convocazione del Consiglio
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri, o dai tre sindaci effettivi.
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente convocate anche fuori della sede sociale, purché sul territorio nazionale.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti anche a mezzo di messo, in modo che tutti i consiglieri ed i tre sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Articolo 67 - Deliberazioni del Consiglio
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Ad esse partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere quando si tratti di affari nei quali siano interessati amministratori o sindaci, il direttore oppure loro parenti ed affini fino al terzo grado.
A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta.
Articolo 68 - Comitato esecutivo
Il consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, alla presidenza oppure a un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno o più consiglieri.
Articolo 69 - Sostituzioni
In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 c.c., nell'ambito della medesima categoria di Soci Cooperatori o Sovventori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, nei modi previsti dall'apposito regolamento.
Sezione IV
Presidente e Vicepresidente
Articolo 70 - Nomina del Presidente e del Vicepresidente
Il Consiglio, nella sua prima riunione dopo l'assemblea che nomina gli amministratori, è convocato dal consigliere più anziano per età ed elegge il Presidente ed il Vicepresidente.
Articolo 71 - Poteri del Presidente
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque sede o grado di giurisdizione, ivi compresi i poteri di compromettere in arbitri la soluzione di terminare controversie.
Oltre ai nominati compiti istituzionali, attua le funzioni sociali meglio definite in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le di lui mansioni spettano al vicepresidente.
Sezione V
Controllo legale dei conti e controllo contabile
Articolo 72 - Collegio Sindacale - Nomina, composizione e durata
Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge e scelti fra non soci.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.
Articolo 73 - Compitenza del Collegio Sindacale e riunioni
Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
Articolo 74 - Controllo contabile
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.
L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il Collegio Sindacale secondo la vigente normativa.
L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
Sezione VI
Articolo 75 - Organi consultivi
Premesso che le caratteristiche tipiche della cooperativa sono la democrazia e la mutualità e che la base sociale è territorialmente distribuita in diverse località al fine di consentire la massima partecipazione alla vita sociale, sono istituibili organismi sociali a valenza consultiva, su diversi livelli, anche articolati per tipologia sociale e appartenenza territoriale, da disciplinarsi a mezzo di appositi regolamenti.
Titolo VII
Articolo 76 - Foro esclusivo competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere afferenti il presente statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.
Titolo VIII
Requisiti mutualistici
Articolo 77 - Divieti
E' fatto divieto di:
- distribuire dividendi in misura superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto con riferimento al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci Cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori.
Articolo 78 - Devoluzione del patrimonio
In caso di cessazione della cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:
- al rimborso delle Azioni di Partecipazione Cooperativa;
- al rimborso delle azioni di quiescenza versate dai Soci Pensionati eventualmente rivalutate;
- al rimborso delle azioni dei Soci Finanziatori, con le modalità e priorità definite in fase di emissione;
- al rimborso delle azioni di sovvenzione dei Soci Sovventori, eventualmente rivalutate;
- al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai Soci Cooperatori, eventualmente rivalutate.
Ai sensi dell'art. 2514 c.c. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Titolo IX
Disposizioni generali
Articolo 79 - Inderogabilità
Le clausole di cui agli artt. 75 e 76 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.
Articolo 80 - Articolazione funzionale
L'articolazione tecnica ed amministrativa della società sarà disciplinata da un funzionigramma interno da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 81 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.


